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Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati

03.12.22

In una risposta pubblicata sul suo sito internet Fiscooggi, l’Agenzia Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del
contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata (articolo 17, comma 1 lettera n-bis, del Tuir).
Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 – Quadro D – o Modello Redditi Persone fisiche – Quadro RM).

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