Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
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